La normativa nazionale rende possibile anche per voi cittadini provenienti da Paesi extra-Ue usufruire dei percorsi di tirocinio (curriculare ed extracurriculare) come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
La legge distingue due casi di tirocinio extracurriculare:
Se sei già presente sul territorio italiano (ad esempio per studio, lavoro subordinato o ricongiungimento familiare), la procedura non differisce da quella utilizzata per i cittadini italiani. Pre-requisito essenziale per l’avvio della pratica di attivazione dello stage è la verifica da parte delle aziende della piena validità del permesso di soggiorno del candidato.
La disciplina prevede la possibilità per i cittadini stranieri residenti all’estero, inclusi inoccupati e disoccupati, di svolgere presso unità produttive in Italia tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine.
Ai fini dell’ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro. Necessario è, però, l'ottenimento di un visto di ingresso il cui rilascio è determinato dall'approvazione del progetto formativo da parte della Regione o della Provincia ospitante. A questo fa seguito un permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, da richiedere entro 8 giorni dallo sbarco in Italia. Il tirocinio, invece, deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.
Seconda la normativa, la durata di questi tirocini va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese. Inoltre, l'azienda dovrà farsi carico di idoneo vitto e alloggio del tirocinante (non rimborsabili), oltre che della indennità di partecipazione allo stage.
Come anticipato, essendo Regioni e Province chiamate a occuparsi della ratifica con relativo visto dei progetti formativi, basandosi per la procedura sulle proprie normative interne, protocolli, uffici e moduli cambiano quindi da zona a zona, a seconda dei singoli ordinamenti.
Gli enti locali hanno 60 giorni per dare l'approvazione e passare il documento alla rappresentanza consolare che dovrà concedere il visto di ingresso entro 90 giorni.
Ed è importante sapere che a occuparsi delle comunicazioni tra azienda ospitante e tirocinante deve essere anche in queste circostanze l'ente promotore, quale, ad esempio, l'agenzia per il lavoro.
A questo punto, a conclusione del tirocinio, sarebbe necessaria una conversione del tuo permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al fine di poter ottenere il nulla osta.
Le linee guida in materia di tirocini extracurriculari prevedono che venga corrisposta ai tirocinanti un'indennità che non può mai essere inferiore a € 300,00 lordi mensili - fatta eccezione nel caso vi siano disposizioni diverse in termini di importo stabilite dalle leggi regionali - a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% su base mensile.
Si può anche svolgere un'attività lavorativa nel periodo del tirocinio formativo, a patto che avvenga con un datore di lavoro differente e che non pregiudichi il tirocinio formativo.
Inoltre, se sei in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione non potrai sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo pieno, ma soltanto un part time per un massimo di 20 ore settimanali.