Il Testo unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità prevede varie forme di tutela in materia che vanno dal divieto, in via generale, di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino (e, in certi casi, del padre lavoratore) alla garanzia di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di uno facoltativo a discrezione della lavoratrice, di una serie di permessi retribuiti e/o non retribuiti per l'assistenza e la cura del bambino (con particolare attenzione ai figli portatori di handicap).
Una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale viene sancita in caso di adozione e di affidamento.
Tutte le lavoratrici hanno diritto a godere di un periodo di maternità senza subire alcuna ritorsione da parte del datore di lavoro o rischiare addirittura di perdere il posto
È previsto, infatti, che la donna possa chiedere di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi al parto medesimo. La futura mamma, peraltro, ha diritto a permessi retribuiti per effettuare visite mediche o esami specialistici.
Vediamo quali sono e come funzionano gli strumenti che la normativa vigente offre alle neomamme lavoratrici dipendenti e, più in generale, per i neogenitori.
- Sicurezza e salute della madre lavoratrice: il datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare i divieti imposti alla madre lavoratrice che le permettono di continuare a svolgere la sua mansione senza mettere a rischio la salute propria e del suo bambino. Le tutele si applicano in caso di lavori pericolosi e di fatica, ma anche per orari di lavoro notturni. L’attuazione delle tutele avviene tramite la modifica delle mansioni ed eventuale spostamento. L’inosservanza di queste tutele da parte del datore è punibile con l’arresto fino a 6 mesi.
- Congedo di maternità: si tratta di un periodo, flessibile, di astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di 5 mesi. I due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto. Un mese precedente al parto e 4 mesi successivi, previo parere medico preventivo. 5 mesi successivi al parto, qualora il medico specialista e il medico competente sulla salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante (ddl 1334 Legge di Bilancio 2019).
- Indennità di maternità: per il periodo del congedo di maternità è prevista un’indennità giornaliera pari all’80%.
- Congedo parentale: in sintesi è l’astensione facoltativa dei genitori per un periodo di massimo 10 mesi nei primi 12 anni di vita del bambino. Il congedo parentale può essere richiesto dalla madre e dal padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Può essere richiesto per la sua intera durata, in maniera frazionata o a ore.
- Permessi di riposo: per le mamme lavoratrici dipendenti sono previsti dei periodi di riposo per l’allattamento e in caso di handicap gravi del proprio figlio.
- Congedo per malattia del figlio: i genitori (alternativamente) hanno diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio fino ai suoi 3 anni. Dai 3 agli 8 anni del figlio l’astensione è di massimo 5 giorni l’anno. Il congedo per malattia del figlio non è retribuito.
Vediamo ora quali sono i diritti delle mamme lavoratrici autonome previsti dalla legge.
- Congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS (art 64 T.U.): le madri lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS, ossia le collaboratrici coordinate, le professioniste senza albo e cassa previdenziale, le associate in partecipazione e le libere professioniste, hanno diritto a un congedo di maternità.
- Congedo di maternità per le lavoratrici autonome (art. 66 T.U.): ossia le artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, hanno diritto a un congedo di maternità.
- Congedo di maternità per le libere professioniste con casse previdenziali di categoria (art 70 T.U.): è prevista l’indennità di maternità.
- Congedo parentale: in sintesi è l’astensione facoltativa dei genitori per un periodo di massimo 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino.