In caso di malattia o infortunio sul lavoro/malattie professionali, viene garantita la conservazione del posto di lavoro e il diritto a ricevere la retribuzione, o un'indennità, nella misura e per il tempo determinati dai CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), con eventuale integrazione del datore di lavoro stabilita dai contratti collettivi.
Vi sono casi in cui l'onere retributivo è totalmente a carico del datore di lavoro (malattia non indennizzata dall'Inps); altri (ad esempio operai del settore industria) in cui l'Inps, a partire dal quarto giorno, eroga un'indennità di malattia, che viene generalmente integrata dal datore di lavoro in base a quanto previsto dai CCNL.
Nel caso di infortunio o malattia professionale, i primi quattro giorni (comprensivi del giorno stesso di infortunio) sono retribuiti dal datore di lavoro. A decorrere del quarto giorno successivo a quello in cui è accaduto l'infortunio/malattia professionale e sino alla guarigione clinica (in questo differenziandosi dall'indennità di malattia Inps che spetta fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare), la retribuzione è a carico dell'INAIL (con eventuale integrazione da parte del datore di lavoro nella misura stabilita dalla legge o dai contratti collettivi).